Medico competente
Obblighi e strumenti per la sorveglianza sanitaria del D.LGS 81/2008
Art 25, 38, 39, 41 D.LGS 81/2008
Art. 25 comma 1 | Il medico competente
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella, conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
Art. 38 | Titoli e requisiti del medico competente
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277(N);
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
- I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
- Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229(N), e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Sanzioni art 55
In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Art. 39 | Svolgimento dell’attività di medico competente
- L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
- Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
- Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
- Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Art. 41 Sorveglianza sanitaria
Ai sensi della vigente legislazione (d.lgs.81/2008) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori deve essere effettuata a cura e spese del datore di lavoro e comprende le visite mediche, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
L’art 41 del d.lgs.81 specifica che:
- La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente:
- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- Le visite mediche non possono essere effettuate:
- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
La sorveglianza sanitaria è composta da:
- A) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre assuntiva.
- B) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L ’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- C) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
D) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- E) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (per esposti a rischio chimico, biologico e cancerogeno)
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Le visite mediche non possono essere effettuate:
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Procedure per la sorveglianza sanitaria
Le visite di cui alle lettere A, D, E, e -ter devono essere richieste al medico competente dal DATORE DI LAVORO o suo delegato utilizzando l’apposita modulistica.
In caso di prima visita dovranno anche essere compilati e mandati al medico competente gli allegati:
- 2 (frontespizio cartella)
- 2 BIS (informazioni sui rischi della mansione)
- 3 (scheda anamnestica compilata dal lavoratore)
Le visite di cui alla lettera B (visite periodiche) saranno programmate mediante chiamata diretta da parte dell’ufficio del personale in accordo con il medico competente.
Per quanto concerne le visite di cui alla lettera C, il lavoratore richiede all’ufficio del personale di essere sottoposto a visita straordinari a da parte del medico competente; l’ufficio del personale contatta il medico competente e programma la visita.
A seguito di ciascuna visita il medico competente consegna al lavoratore copia degli esiti clinici e del giudizio di idoneità; all’ufficio del personale trasmette solo il giudizio di idoneità
Accordo per la conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio
Ai sensi della norma e per ragioni di praticità in caso di verifiche ispettive da parte degli enti di vigilanza, si definisce le cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti siano conservate presso la vostra se de nel rispetto del segreto professionale.
- Il datore di lavoro sarà il responsabile della “conservazione” delle cartelle sopracitate che il medico competente far à pervenire in busta sigillata dopo ogni ciclo di visite.
- Il datore di lavoro potrà formalmente incaricare un dipendente della conservazione di cui sopra ed in tal caso comunica al medico competente il nominativo del lavoratore incaricato.
- In occasione delle successive visite le cartelle saranno fornite dal datore di lavoro al medico competente per l’aggiornamento
Al termine di ogni visita preventiva e periodica il medico competente consegnerà al lavoratore interessato copia di tutti gli accertamenti che compongono la cartella sanitaria e di rischio.
La stessa norma prevede che l’originale della cartella debba essere conservato, nel rispetto della priv acy (D.Lgs.196/2003), a cura del datore d i lavoro per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Le cartelle sanitarie conservate presso la sede di lavoro sono a disposizione dei medici degli enti di vigilanza e controllo ( ASL, Ispettorato del lavoro). In caso di richiesta a visionare le cartelle da parte di questi è opportuno avvisare il Medico Competente